1. Obblighi del Cliente
1.1 Per consentire a Resolve di adempiere ai propri obblighi, il Cliente si impegna a:
- Trasmettere senza indebito ritardo tutti i documenti, le informazioni e le dichiarazioni richieste
- Garantire l'esattezza e la completezza dei dati trasmessi, fermo restando che Resolve non è tenuta a verificare l'esattezza dei documenti presentati
- Resolve non è tenuta a proseguire i propri servizi in assenza di sufficiente collaborazione da parte del Cliente.
2. Onorari e fatturazione
2.1 Costi esterni: gli onorari concordati nel mandato coprono i servizi di Resolve. Essi non includono i costi connessi alla negoziazione delle offerte (ad es. spese di analisi della pratica). Tali costi sono integralmente a carico del partner selezionato dal Cliente, salvo risoluzione unilaterale da parte del Cliente. Le spese di enti esterni (estratti del registro fondiario, perizie, ecc.) sono parimenti escluse e fatturate separatamente.
2.2 Fatturazione: gli onorari sono esigibili al ricevimento della fattura, inviata per via elettronica, secondo le modalità concordate nel mandato firmato dal Cliente.
2.3 Ritardo di pagamento: dopo almeno 2 solleciti scritti, il dossier è trasmesso a un'agenzia di recupero crediti, che applica spese conformemente a www.fairpay.ch.
3. Riservatezza e trasmissione dei dati
3.1 Riservatezza: Resolve tratta i dati del Cliente in modo confidenziale e rispetta il segreto bancario ove applicabile.
3.2 Trasmissione ai partner: Il Cliente autorizza Resolve a trasmettere le informazioni necessarie (dati personali, situazione finanziaria, dettagli dell'immobile) a partner selezionati (banche, assicuratori, piattaforme di scambio ipotecario, notai) al fine di negoziare il finanziamento.
3.3 Il Cliente garantisce incondizionatamente l'assoluta esattezza, completezza e autenticità di tutte le informazioni e di tutti i documenti forniti a Resolve (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i documenti relativi a reddito, imposte e debiti). Resolve si basa interamente su tali elementi senza alcun obbligo di verificarli in modo indipendente. Di conseguenza, Resolve declina espressamente ogni responsabilità qualora un partner finanziario ritardi, rifiuti o annulli un'offerta di finanziamento a causa di informazioni inesatte, incomplete od occultate. Inoltre, la fornitura di documenti falsificati o l'occultamento deliberato di fatti essenziali costituisce una violazione fondamentale del rapporto di fiducia (« giusta causa »). In tal caso, Resolve si riserva il diritto di risolvere il presente mandato con effetto immediato. Il Cliente sarà quindi automaticamente debitore nei confronti di Resolve dell'intera remunerazione concordata nel mandato a titolo di indennizzo per la violazione e per il lavoro svolto, fatto salvo il diritto di Resolve di richiedere ulteriori danni, inclusi quelli derivanti da pregiudizi reputazionali subiti presso i propri partner finanziari.
4. Risoluzione anticipata e disposizioni varie
4.1 Nel rigoroso rispetto del diritto svizzero imperativo (art. 404 del Codice delle obbligazioni svizzero), il presente mandato può essere risolto da ciascuna delle parti in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta.
4.2 Qualora il Cliente scelga di risolvere il presente mandato prima che Resolve abbia ottenuto e presentato un'offerta di finanziamento, il Cliente si impegna espressamente a remunerare Resolve per i servizi e i lavori già svolti fino alla data esatta della risoluzione (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: analisi finanziaria, costituzione del dossier, pianificazione strategica). Tale remunerazione sarà calcolata sulla base di una tariffa oraria di CHF 250.- fino a un importo massimo non superiore alla remunerazione forfettaria concordata nel mandato. Resolve fornirà su richiesta un riepilogo delle ore svolte.
4.3 Qualora il Cliente risolva il mandato in un momento inopportuno (ad es. immediatamente prima dell'emissione imminente di un'offerta dopo lunghe trattative), causando un danno finanziario concreto o spese vive a Resolve, il diritto di richiedere il pieno risarcimento di tali danni è espressamente riservato.
5. Disposizioni varie
5.1 Qualora una clausola sia invalida, le altre restano valide. Si applicherà una clausola equivalente conforme al diritto svizzero.
5.2 Le comunicazioni inviate all'ultimo indirizzo e-mail/indirizzo noto oppure pubblicate nell'area cliente sono considerate valide.
5.3 Qualsiasi modifica all'accordo deve essere effettuata per iscritto e firmata da entrambe le parti.
5.4 Qualsiasi reclamo deve essere comunicato tempestivamente; in caso contrario i servizi si considerano accettati.
5.5 Le Parti riconoscono e accettano espressamente che il presente Mandato non costituisce, né deve essere interpretato come, una società semplice (« société simple ») ai sensi dell'articolo 530 e seguenti del Codice delle obbligazioni svizzero, né alcun'altra forma di joint venture o accordo di partnership.